Mi è capitato di dover dare appuntamenti a pazienti che si erano messi in malattia. Non è mai capitato che fossero appuntamenti durante gli orari di visita fiscale. Ma mi sono chiesta: si potrebbe fare? Si può dare un appuntamento per fare fisioterapia durante gli orari di visita fiscale del paziente? Se si, come si giustifica? Scopriamolo insieme.
Se sei un libero professionista, magari non ti è mai capitato in prima persona. I lavoratori dipendenti che richiedono un periodo di malattia sono soggetti a vigilanza (perché potrebbero mettersi in malattia per saltare qualche giorno di lavoro). Il medico dell’INPS si potrebbe recare a casa del dipendente in determinate fasce orarie, diverse a seconda che siano lavoratori dipendenti del settore pubblico o di aziende private. Se in quelle fasce orarie il dipendente non è in casa allora viene segnalato e corre dei rischi.
Se il medico fiscale non ti trova a casa durante gli orari di reperibilità, sei soggetto a una sanzione per assenza ingiustificata. Questa sanzione comporta una riduzione dello stipendio in base alla seguente scala: il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia e il 50% a partire dall’undicesimo giorno.
Visto che c’è questa sanzione, è importante per un Fisioterapista sapere come gestire una situazione del genere. Per questo ho voluto fare un po’ di ricerche, ma non ho trovato risorse specifiche per i Fisioterapisti.
Alla ricerca di una risposta, ho deciso di sentire proprio l’INPS inviando una PEC – nello specifico al Coordinamento Generale dei Medici Legali dell’INPS. Vediamo cosa ci hanno risposto.
Riporto testualmente la risposta che ho ricevuto alla mia richiesta di chiarimenti:
“Buongiorno, il lavoratore in malattia è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità presso il domicilio indicato per una eventuale visita medico-legale al fine di accertarne l’incapacità lavorativa. Qualora l’interessato adduca a giustificazione dell’assenza al controllo domiciliare la concomitanza di visite, terapie o accertamenti presso strutture sanitarie ha l’onere di fornire prova documentale idonea che la prestazione abbia caratteri di urgenza e/o indifferibilità ovvero che non sia stato possibile concordare un orario che gli avrebbe consentito di trovarsi nel proprio domicilio durante le fasce di reperibilità. La valutazione delle motivazioni dell’assenza spetta al Dirigente Medico-Legale di Sede che esprime un motivato parere sulla sussistenza o meno di una valida giustificazione. Un cordiale saluto. Coordinamento Generale Medico Legale”
Da questa risposta estraiamo tre informazioni fondamentali.
Nella prima parte della risposta, e cioè:
“Il lavoratore in malattia è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità presso il domicilio indicato per una eventuale visita medico-legale al fine di accertarne l’incapacità lavorativa” Già abbiamo un’idea della posizione ufficiale dell’INPS, e cioè: meglio evitare.
Se ti arriva un paziente che è in malattia, faglielo presente: durante le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, meglio farsi trovare. Le eccezioni ci sono sempre però, e per queste passiamo al secondo punto.
La risposta riporta come gestire le eccezioni nel secondo paragrafo, che è anche quello più lungo:
“Qualora l’interessato adduca a giustificazione dell’assenza al controllo domiciliare la concomitanza di visite, terapie o accertamenti presso strutture sanitarie ha l’onere di fornire prova documentale idonea che la prestazione abbia caratteri di urgenza e/o indifferibilità ovvero che non sia stato possibile concordare un orario che gli avrebbe consentito di trovarsi nel proprio domicilio durante le fasce di reperibilità.” Ma che vuol dire?
In buona sostanza, qui ci dicono che se una persona giustifica l’assenza al controllo domiciliare citando visite, terapie o accertamenti presso strutture sanitarie, è sua responsabilità fornire una prova documentale adeguata che dimostri che la prestazione era urgente e/o indifferibile, oppure che non è stato possibile concordare un orario che le avrebbe consentito di essere a casa durante i periodi di reperibilità.
In queste situazioni il fisioterapista deve scrivere un documento che contiene: • Data e ora del trattamento (considerando anche che il medico fiscale arrivi durante tragitto fino allo studio); • Firma del professionista; • Motivazioni per cui la prestazione era urgente, indifferibile o comunque che non era proprio possibile farla in un altro momento.
Ora, anche in virtù del terzo punto che tra un attimo vedremo, anche se rispettassi tutto quello che c’è scritto qui, la valutazione finale spetta sempre al Dirigente Medico Legale. Perché dico questo? Perché da quello che leggiamo, la prestazione deve avere “carattere di urgenza e/o indifferibilità”. Mentre penso siamo tutti d’accordo che una seduta di fisioterapia sia molto importante, ma quasi mai urgente (come per esempio lo è andare al Pronto Soccorso, anche se ci sono eccezioni), sull’indifferibilità ci sono un po’ di dubbi. In che senso? Nel senso che potrebbe essere vero che quella seduta di fisioterapia fosse effettivamente indifferibile (e cioè non rimandabile). Inoltre, potrebbe anche essere vero che “non sia stato possibile concordare un orario che gli avrebbe consentito di trovarsi nel proprio domicilio durante le fasce di reperibilità”, perché magari la tua agenda era davvero disponibile solo in quei momenti.
Per cui, andandoci cauti, sarebbe anche possibile scrivere un documento in cui si dichiarano queste cose. Ma il paziente deve sapere che comunque non è coperto al 100% dal rischio di ricevere la sanzione ed è meglio che si faccia trovare a casa a prescindere. Perché? Per il terzo punto.
Come già dicevamo prima, la valutazione finale spetta sempre al Dirigente Medico Legale dell’INPS:
“La valutazione delle motivazioni dell’assenza spetta al Dirigente Medico-Legale di Sede che esprime un motivato parere sulla sussistenza o meno di una valida giustificazione.”
Per cui, anche se tu – in qualità di Fisioterapista – scrivi un documento con tutti i criteri dicendo che:
In conclusione: meglio evitare. La regola è: non prendere appuntamenti durante gli orari di visita fiscale. Ma se proprio non si può evitare – e il paziente è d’accordo a correre comunque il rischio (perché nella peggiore delle ipotesi la sanzione va a lui/lei) – fai trasparire il più possibile le motivazioni, l’indifferibilità e la mancanza di alternative. Più le motivazioni fornite dal Fisioterapista sono solide e dettagliate, più chance ci sono che il Dirigente Medico Legale sia d’accordo.
Detto questo, spero che l’articolo sia stato utile. Continua a seguirci anche su Telegram per non perderti risorse indispensabili come questa!
Grazie per aver letto, a presto :)
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