Un fisioterapista dipendente può anche avere la Partita IVA? La risposta dipende da tre variabili: sei nel pubblico o nel privato, il tuo contratto è full-time o part-time, e - se sei nel pubblico - conta anche la deroga temporanea al vincolo di esclusività, più volte prorogata dal 2023 a oggi. Vediamo tutto, aggiornato ad agosto 2026.

Indice

  • Fisioterapista dipendente pubblico: la regola generale
  • La deroga al vincolo di esclusività: cos’è, a chi si applica, fino a quando
  • Come funziona l’autorizzazione nella pratica
  • Cosa fare se l’autorizzazione viene negata o ignorata
  • Dipendenti pubblici part-time: la via alternativa
  • Fisioterapista dipendente privato
  • Partita IVA e Regime Forfettario: la soglia (alzata a 35.000 euro per il 2025-2026)
  • Contributi INPS: Gestione Separata
  • Conclusione

Fisioterapista dipendente pubblico: la regola generale

Partiamo dalla regola di base, che resta valida a prescindere da tutto il resto: un dipendente pubblico che lavora nel Servizio Sanitario Nazionale è vincolato al cosiddetto principio di unicità del rapporto di lavoro (art. 4, comma 7, Legge 30 dicembre 1991, n. 412). In pratica, con il SSN puoi avere un solo rapporto di lavoro, incompatibile con qualsiasi altro impiego dipendente, pubblico o privato.

Questo è il cosiddetto vincolo di esclusività: la clausola, presente nel contratto firmato da chi vince un concorso pubblico, che ti vincola a lavorare esclusivamente per la pubblica amministrazione che ti assume.

Se ti fermi qui, la risposta sarebbe: no, un fisioterapista dipendente pubblico full-time non può avere la Partita IVA.

Ma le cose, dal 2023 in poi, sono cambiate - e per certi versi sono ancora in evoluzione.

La deroga al vincolo di esclusività: cos’è, a chi si applica, fino a quando

Nel 2023 il Decreto Milleproroghe (convertito nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14) ha introdotto una deroga temporanea al vincolo di esclusività per il personale del comparto sanità.

Chi è coinvolto

La deroga riguarda il personale aderente al CCNL Comparto Sanità, quindi non solo i fisioterapisti ma anche infermieri, ostetriche e le altre professioni sanitarie - esclusa la dirigenza medica, che ha un regime a parte (l’intramoenia).

Cosa permette

Il personale coinvolto può lavorare anche con la Partita IVA, al di fuori dell’orario di servizio, per un massimo di 8 ore settimanali complessive, previa autorizzazione dell’ente di appartenenza.

Le attività consentite sono solo quelle derivanti dalla propria abilitazione professionale: un fisioterapista può fare attività fisioterapica, non altro. E non si può lavorare fuori orario per la propria stessa azienda sanitaria (a differenza dei medici, che possono farlo con l’intramoenia) - ma si possono prendere incarichi con altre strutture pubbliche o private, inclusi pazienti privati, sempre restando attenti a non generare conflitti di interesse (per esempio, collaborare con un privato convenzionato che ha già un contratto di fornitura con la tua stessa azienda sanitaria).

Fino a quando è valida

Qui la storia si è allungata parecchio:

  • Prima scadenza: 31 dicembre 2023;
  • Prima proroga (Decreto Energia/Decreto Bollette): 31 dicembre 2025;
  • Seconda proroga, quella attualmente in vigore: 31 dicembre 2027.

L’ultima proroga arriva dal Decreto Milleproroghe 2026 (Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200), convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2026, n. 26 (in vigore dal 1° marzo 2026), art. 5 comma 7. Il testo del decreto originario fissava la scadenza al 31 dicembre 2026, ma un emendamento approvato in sede di conversione l’ha spostata più avanti, al 31 dicembre 2027 - quindi se trovi in giro fonti (anche autorevoli) che parlano di “fino al 2026”, sono rimaste al testo iniziale del decreto e non riflettono la versione convertita in legge.

Attenzione: si tratta comunque di una deroga temporanea, non di un’abolizione definitiva del vincolo di esclusività. La federazione FNO TSRM e PSTRP (che riunisce fisioterapisti e altre professioni tecnico-sanitarie) ha lanciato nel giugno 2026 una petizione alla Camera dei Deputati proprio per chiedere l’abolizione permanente del vincolo, segno che ad oggi la situazione resta un rinnovo temporaneo rincorso di anno in anno, non una soluzione strutturale. Anche il rinnovo del CCNL Comparto Sanità 2025-2027 non ha risolto la questione a livello contrattuale: resta materia di decreto-legge, non di contratto collettivo.

Come funziona l’autorizzazione nella pratica

Qui arriva la parte più scomoda: a distanza di tre anni dalla prima deroga, mancano ancora i decreti ministeriali attuativi che dovrebbero standardizzare a livello nazionale la procedura.

Questo significa che, nella pratica, ogni ente/azienda sanitaria gestisce l’autorizzazione con propri criteri e regolamenti aziendali, senza una procedura unica valida ovunque in Italia.

La Conferenza delle Regioni ha comunque chiarito, con un documento del 2023 ancora attuale, che l’autorizzazione dipende da tre condizioni:

  1. Esigenze organizzative del SSN: l’attività esterna non deve ostacolare i turni di lavoro e di pronta disponibilità, né essere svolta durante assenze per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permessi retribuiti o ferie;
  2. Rispetto della normativa sull’orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003 e CCNL vigenti): riposi minimi tra un turno e l’altro, durata massima settimanale, ecc. Se puoi fare libera professione solo nei giorni di riposo, l’ente non può autorizzarti;
  3. Non compromissione dei piani di smaltimento delle liste d’attesa: l’ente non può negare l’autorizzazione solo perché ci sono liste d’attesa, ma può farlo se la tua attività esterna interferisce con un piano aziendale specifico di recupero.

Se l’autorizzazione ti viene concessa, dovrai periodicamente (di norma ogni due o tre mesi) presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il rispetto degli orari, e comunicare all’ente giornate e orari delle prestazioni esterne.

Cosa fare se l’autorizzazione viene negata o ignorata

Nella pratica, tre anni dopo l’introduzione della deroga, si registrano ancora casi di silenzio amministrativo prolungato o dinieghi da parte degli enti, spesso più per inerzia burocratica che per un reale conflitto con le tre condizioni sopra.

Un caso concreto riportato da Quotidiano Sanità: un professionista sanitario si è visto ignorare la richiesta di autorizzazione per mesi, e ha ottenuto risposta (positiva) solo dopo una diffida formale tramite un legale. Se la tua richiesta resta bloccata senza una motivazione oggettiva, il rifiuto o il silenzio non sono automaticamente legittimi: qualsiasi diniego deve essere motivato con ragioni concrete, non generiche. Vale la pena farsi assistere da un legale prima di rinunciare.

Nota sull’assicurazione: quando lavori come dipendente, sei coperto dalla tutela assicurativa e dalla responsabilità “a colpa lieve” dell’ente. Quando lavori con la Partita IVA fuori da quell’orario, questa protezione non si applica più: serve una tua assicurazione professionale autonoma, un aspetto ancora poco chiarito a livello nazionale ma che resta comunque a tuo carico.

Dipendenti pubblici part-time: la via alternativa

Se hai un contratto part-time, hai una strada indipendente dalla deroga temporanea appena vista: puoi chiedere l’autorizzazione prevista dal DPCM 17 marzo 1989, n. 117 (art. 6, comma 2), che permette al personale part-time di svolgere altre prestazioni di lavoro autonomo, purché non pregiudichino le esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività dell’ente.

Anche qui, però, non c’è automatismo: serve comunque una richiesta formale e una motivata autorizzazione dell’ente, e la discrezionalità applicativa resta alta e molto variabile da zona a zona.

Fisioterapista dipendente privato

Se lavori nel privato, la situazione è molto più semplice: non ci sono particolari restrizioni ad aprire la Partita IVA come fisioterapista, a meno che non sia espressamente vietato dal tuo contratto o dalla policy aziendale.

L’unico paletto reale è che non puoi svolgere l’attività da libero professionista durante l’orario di lavoro previsto dal tuo contratto da dipendente. Per questo, se lavori full-time, è oggettivamente più difficile ritagliarsi spazio per la libera professione rispetto a chi lavora part-time.

Partita IVA e Regime Forfettario: la soglia (alzata a 35.000 euro per il 2025-2026)

Se rientri tra chi può aprire la Partita IVA da dipendente (pubblico autorizzato o privato), la domanda successiva è: puoi rientrare nel Regime Forfettario, che comporta molte meno tasse fino a 85.000 euro di fatturato annuo?

Qui conta il tuo RAL (Reddito Annuo Lordo) da lavoro dipendente dell’anno precedente, non il fatturato della Partita IVA:

  • La soglia ordinaria è 30.000 euro, ma per il 2025 e il 2026 è stata alzata a 35.000 euro (Legge di Bilancio 2025, art. 1 comma 12, L. 207/2024, confermata anche per il 2026). Quindi per usare il Forfettario nel 2026 conta il tuo RAL del 2025, che deve restare sotto i 35.000 euro;
  • Se lo superi, rientri automaticamente nel Regime Ordinario (più oneroso), indipendentemente da quanto fatturerai con la Partita IVA.

Attenzione: questa soglia più alta è temporanea. Salvo un’ulteriore proroga, dal 2027 si torna alla soglia ordinaria di 30.000 euro. Controlla sempre l’ultima Legge di Bilancio prima di fare i tuoi calcoli.

In media è più semplice restare sotto questa soglia per chi lavora part-time rispetto a chi lavora full-time.

Per approfondire il funzionamento del Regime Forfettario, leggi la nostra guida alle tasse in Regime Forfettario e i concetti base sulla Partita IVA per fisioterapisti.

Contributi INPS: Gestione Separata

Un’ultima cosa da sapere riguarda i contributi previdenziali. A differenza dei medici, che hanno una cassa previdenziale privata (ENPAM), o degli infermieri, che hanno la propria (ENPAPI), i fisioterapisti non hanno una cassa dedicata e rientrano nella Gestione Separata INPS anche per l’attività da libero professionista, con un’aliquota del 26,07% nel 2026 sul reddito imponibile.

Non esiste, ad oggi, una circolare INPS specifica che chiarisca meccaniche di riduzione del contributo per chi ha già una copertura previdenziale primaria come dipendente: si applicano le regole generali della Gestione Separata, comuni a chiunque abbia un doppio inquadramento dipendente più libero professionista.

Conclusione

Riassumendo: un fisioterapista dipendente pubblico full-time può avere la Partita IVA solo grazie alla deroga temporanea al vincolo di esclusività, oggi valida fino al 31 dicembre 2027, fino a 8 ore settimanali e previa autorizzazione discrezionale del proprio ente (mancano ancora i decreti attuativi nazionali). Chi ha un contratto part-time ha una via alternativa, indipendente dalla deroga. Nel privato, invece, non ci sono grosse limitazioni.

Se rientri tra chi può farlo, ricorda di verificare la soglia di RAL per il Regime Forfettario (35.000 euro nel 2025-2026, 30.000 dal 2027 salvo proroga) e di procurarti un’assicurazione professionale autonoma prima di iniziare.

La situazione resta in evoluzione - la deroga è stata prorogata due volte finora, e c’è una petizione in corso per renderla permanente. Continua a seguirci sul nostro canale Telegram per non perderti i prossimi aggiornamenti su questo tema.