Il Codice Deontologico è il testo che definisce come un fisioterapista deve comportarsi nella pratica: cosa può fare, cosa deve dire al paziente prima di iniziare, quali limiti ha la pubblicità, come si tratta l’esercizio abusivo. Non è un documento simbolico: risponde in modo ufficiale a domande che ci arrivano di continuo. Possiamo fare diagnosi? Quanto ci dobbiamo far pagare? Serve un preventivo? Che si fa con gli abusivi?
Qui vediamo cinque articoli che ogni fisioterapista italiano dovrebbe conoscere, con il testo originale e una spiegazione pratica di cosa significano nel lavoro di tutti i giorni.
Che cos’è il Codice Deontologico dei Fisioterapisti
La versione attualmente in vigore è la seconda: è stata adottata dall’AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti) ed è entrata in vigore l’8 settembre 2012, in coincidenza con la Giornata Mondiale dei Fisioterapisti.
Da allora il quadro istituzionale è cambiato. L’iscrizione all’Albo è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019, inizialmente all’interno della FNO TSRM PSTRP. Con il Decreto del Ministero della Salute dell’8 settembre 2022 (in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 30 novembre 2022) è stato istituito l’Ordine autonomo dei Fisioterapisti: la FNOFI, con la sua Federazione nazionale e gli Ordini territoriali. La FNOFI sta lavorando a un nuovo codice deontologico che sostituirà quello del 2012; fino ad allora resta questo il testo di riferimento.
Nel frattempo, dove il codice del 2012 parla di “Associazione Professionale” (per esempio all’art. 44), il riferimento pratico è oggi l’Ordine territoriale dei Fisioterapisti competente.
Valutazione e diagnosi fisioterapica (art. 14)
Questo è l’articolo che risponde in modo ufficiale alla domanda: “il fisioterapista può fare diagnosi?”. Sì, e questo è il come.
Il Fisioterapista effettua la valutazione fisioterapica attraverso l’anamnesi, la valutazione clinico-funzionale e l’analisi della documentazione clinica prodotta dalla persona assistita. La diagnosi fisioterapica, o una sua coerente ipotesi, costituisce il risultato del processo di ragionamento clinico ed è preliminare all’intervento fisioterapico. Nel caso in cui il processo diagnostico sia insufficiente o nel caso in cui si evidenzino dati che vanno al di là delle proprie conoscenze o competenze, il Fisioterapista inviterà la persona assistita ad effettuare ulteriori approfondimenti.
L’art. 14 mette al centro una valutazione accurata: raccogliere in modo dettagliato storia clinica, sintomi e condizione del paziente, e usarla come base per pianificare un trattamento personalizzato. La diagnosi fisioterapica non è la diagnosi medica: è il risultato del ragionamento clinico del fisioterapista sul quadro funzionale, e ha un limite esplicito. Quando i dati vanno oltre le proprie competenze, l’articolo impone di rimandare la persona ad approfondimenti, non di procedere lo stesso.
Terapie complementari e pratiche non convenzionali (art. 21)
La scelta di pratiche non convenzionali, deve avvenire nel rispetto della legge, dei principi contenuti nel presente Codice Deontologico e del decoro e della dignità della professione, esclusivamente quale scelta personale del professionista e non può impedire alla persona assistita di richiedere e ottenere trattamenti di comprovata efficacia.
L’art. 21 non vieta le terapie complementari, ma le mette dentro tre paletti: rispetto della legge, formazione specifica e aggiornamento costante, e soprattutto il fatto che non possono mai togliere al paziente l’accesso a trattamenti di comprovata efficacia. Restano una scelta personale del professionista, non qualcosa da presentare come standard di cura.
Onorario professionale e obbligo di preventivo (art. 23)
L’onorario professionale deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. Il Fisioterapista è tenuto a far conoscere preventivamente alla persona il suo onorario e ad acquisire il consenso sullo stesso, può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
L’art. 23 riguarda quanto ti fai pagare e come lo comunichi: l’onorario va reso noto in anticipo e il paziente deve dare il suo consenso. Serve anche una ricevuta accurata per le prestazioni rese. È il presupposto di un rapporto di fiducia e serve a evitare contestazioni sull’importo.
A questo si aggiunge, per i liberi professionisti, un obbligo di preventivo che nasce fuori dal Codice. L’art. 9, comma 4 del Decreto-legge n. 1/2012 ha introdotto l’obbligatorietà di rendere al cliente un preventivo di massima; l’art. 1, comma 150 della Legge n. 124/2017 lo ha confermato, precisando che può essere fornito in forma scritta o digitale. In pratica: se un paziente ti paga meno del pattuito o non ti paga, e la questione finisce davanti al giudice di pace, senza un preventivo accettato non puoi provare quale fosse la somma concordata. È una tutela in più per te, non solo un adempimento.
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Pubblicità professionale (art. 41)
Al Fisioterapista è consentita la pubblicità professionale nelle modalità e nei termini stabiliti dalle leggi vigenti. Ogni utilizzo improprio o illegittimo degli strumenti di informazione e pubblicità è considerato comportamento deontologicamente scorretto.
L’art. 41 rimanda alle leggi vigenti e vieta l’uso improprio degli strumenti pubblicitari. La regolamentazione della pubblicità sanitaria è iniziata con la legge n. 175/1992; dal 2006, con la legge Bersani (legge 4 agosto 2006 n. 248, art. 2), è ammessa la pubblicità informativa: titoli, specializzazioni, caratteristiche dei servizi offerti, costi delle prestazioni. Serve a far scegliere il paziente in modo consapevole.
Le norme più recenti ribadiscono che le comunicazioni devono essere veritiere, non fuorvianti e non denigratorie. La presentazione deve essere chiara e basata su fondamenti scientifici, senza tattiche di suggestione: niente timori infondati, niente aspettative eccessive. E la pubblicità non può basarsi in modo esclusivo o predominante sull’aspetto economico della prestazione: per legge un fisioterapista non può promuovere messaggi del tipo “solo per il Black Friday, 100 euro di sconto su tutti i trattamenti”.
Esercizio abusivo della professione (art. 44)
Il Fisioterapista non può, in alcun modo, collaborare con chi eserciti abusivamente una professione sanitaria. Il Fisioterapista, ove riscontri casi di esercizio abusivo della professione, ha il dovere di segnalarli all’Associazione Professionale oltre che all’Autorità giudiziaria.
L’art. 44 stabilisce due doveri: non collaborare con chi esercita abusivamente una professione sanitaria, e segnalare i casi che si riscontrano. Il testo del 2012 parla di “Associazione Professionale”; oggi la segnalazione va indirizzata all’Ordine territoriale dei Fisioterapisti competente, oltre che all’Autorità giudiziaria. È il presidio che protegge i pazienti da chi offre prestazioni fisioterapiche senza formazione adeguata e senza iscrizione all’Albo.
In sintesi
Il Codice Deontologico non è un elenco di buone intenzioni: fissa cosa un fisioterapista può e non può fare, e in diversi punti ti tutela quanto il paziente. Vale la pena rileggerlo con calma almeno una volta, soprattutto se lavori in libera professione.
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