Veloce guida su cosa serve per aprire uno Studio Professionale di Fisioterapia, aggiornata con tutti i dettagli pratici e le domande che ci avete fatto più spesso nel tempo.
Introduzione
Aprire uno studio è un gran bel passo. Sia chiaro però: non è necessario investire decine di migliaia di euro in strumenti sofisticati o costruire da zero un immobile.
Si può iniziare con pochi strumenti (che si possono comprare su internet e la maggior parte anche da decathlon) e con un locale anche non grandissimo e in affitto.
L’ho fatto io, e altre persone che conosco.
Cosa serve
Per aprire uno studio di fisioterapia serve l’abilitazione (cioè la laurea), l’iscrizione all’Albo (l’Albo FNOFI, l’Albo Autonomo dei Fisioterapisti), l’assicurazione professionale e bisogna effettuare una comunicazione al comune o all’ASL territoriale competente.
Siccome ogni regione ha le sue regole, non riusciamo ad entrare nel dettaglio di cosa viene richiesto ovunque, perché può variare da regione a regione.
Tra poco vediamo in generale cosa viene richiesto, ma prima facciamo una importante distinzione.
Distinzione tra studio e centro di fisioterapia
Okay, i due termini non sono esattamente corretti e sarebbe più corretto parlare di Studio Professionale Fisioterapico (SPF) (che è lo studio di cui parliamo nell’articolo) e di Ambulatorio di Fisiokinesiterapia (che genericamente chiamiamo centro).
Inoltre c’è una terza forma che si chiama Società tra Professionisti, più complessa e meno adatta ai fisioterapisti in erba a cui questo sito si rivolge, soprattutto perché anche lo Studio Professionale permette a due professionisti di lavorare nello stesso posto. Se avete in mente di aprire uno studio con un amico/un’amica fisioterapista per dividere i costi, si può fare anche con lo Studio Professionale. Se si è in più di due, non basta più lo Studio Professionale e bisogna andare di Ambulatorio o Società tra Professionisti.
Sulle cose che stiamo per vedere si è pronunciata anche la Federazione Nazionale degli Ordini TSRM-PSTRP. Cerchiamo di semplificarle, ma se ti interessa nel documento linkato c’è parecchio materiale.
Facciamo così, anche se non è correttissimo, ma giusto per capirci: con studio da ora in poi intendiamo lo Studio Professionale e con centro intendiamo l’ambulatorio o la società tra professionisti.
Ci sono delle differenze tra studio e centro:
- Lo studio è un luogo privato, mentre il centro è un luogo pubblico. Questo ha implicazioni sulla struttura del locale, perché per i luoghi pubblici c’è bisogno di avere più bagni (almeno uno per i dipendenti, separato da quello degli utenti che deve essere pensato anche per i disabili). Lo studio, in più, non prevede l’obbligo di apertura al pubblico: il professionista riceve esclusivamente su appuntamento;
- Lo studio prevede una connessione più stretta tra professionista e paziente, prevale la professionalità e l’intelletto del fisioterapista, che svolge da solo e responsabilmente il proprio lavoro. Invece nei centri prevale l’organizzazione magari di più professionisti, di dipendenti e di strumentazioni complesse che vanno supervisionate; per questo motivo nei centri è prevista la nomina di un direttore sanitario, cioè un medico che sia il direttore dell’attività del lavoro della struttura sanitaria.
Quindi è chiaro che l’attività del centro è molto più complessa rispetto a quella dello studio. Anche l’avvio di studio e centro riflette questa disparità.
Importante: la presenza di orari di apertura al pubblico e/o l’interposizione di collaboratori potrebbe trasformare lo Studio Professionale in un presidio riabilitativo più complesso, con più leggi da rispettare, più burocrazia, più controlli, più costi.
Chi può aprire uno Studio Professionale Fisioterapico
Requisiti fondamentali per l’esercizio professionale all’interno di uno SPF sono il possesso del titolo abilitante alla professione di fisioterapista e l’iscrizione all’Ordine e al relativo Albo (l’Albo FNOFI). Sono abilitati i laureati in Fisioterapia o chi possiede pregressi titoli di studio riconosciuti equipollenti.
É importante sottolineare che gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento non possono condurre uno Studio Professionale Fisioterapico. Gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento sono i massofisioterapisti, ne parliamo qui.
Apertura dello studio
Per lo studio c’è solo bisogno di una comunicazione al comune o all’ASL (a seconda dei regolamenti regionali), non serve alcuna autorizzazione sanitaria né SCIA, a differenza di centri e ambulatori.
Invece per i centri, oltre a tutta una serie di adempimenti burocratici e la nomina di un direttore sanitario, c’è bisogno di una autorizzazione (non basta la comunicazione) da parte dell’ASL.
Nella comunicazione per aprire uno studio, come dicevamo prima, ogni regione è diversa e potrebbero essere richieste cose diverse. Ma in generale vanno presentati:
- la comunicazione vera e propria cartacea o in forma digitale da compilare con i dati anagrafici del professionista (nome, cognome, data di nascita, residenza, quando si è laureata/o, numero di Partita IVA e iscrizione all’Albo, ecc.);
- la planimetria del locale dove si intende svolgere l’attività (che può essere anche in affitto) da chiedere ad un tecnico (tipo geometra o ingegnere);
- la dichiarazione (sempre di un tecnico) che il locale sia agibile e che gli impianti (tipo quelli elettrici) siano a norma;
- la ricevuta di un pagamento a titolo di diritti (dipende dal Comune o dall’ASL, per gli importi esatti bisogna chiedere direttamente a loro).
Che caratteristiche deve avere l’immobile
L’immobile deve essere adibito a civile abitazione e può essere accatastato come “studio professionale” (categoria catastale A10). In caso di locazione, serve un contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate, così il professionista può dedurre i costi dell’affitto. È possibile affittare (o subaffittare) l’immobile o parte di esso ad altri professionisti sanitari abilitati.
I requisiti strutturali minimi richiesti per lo Studio Professionale di Fisioterapia sono:
- studio con lavabo e parte a contorno del lavabo realizzata con materiale lavabile;
- sala d’attesa con ricambio aria naturale o artificiale;
- servizi igienici dotati di antibagno (anche ad eventuale uso promiscuo).
Queste caratteristiche devono esserci anche se all’interno dell’immobile (es. appartamento con stanze indipendenti) operano più professionisti in modo autonomo, ripartendosi solo le spese d’affitto.
Le normative su questi requisiti sono comunque regionali, quindi dipendono in buona sostanza da regione a regione. Il consiglio è cercare su Google: “requisiti strutturali studio Fisioterapia” + il nome della tua regione, e cercare tra i risultati anche i file PDF con la documentazione ufficiale pubblicata dall’azienda sanitaria locale della tua regione. Te ne elenchiamo alcuni che abbiamo trovato:
- Regione Sardegna;
- Regione Sicilia;
- Regione Piemonte;
- Regione Lombardia;
- ASL Roma 1;
- Regione Puglia (modulo di comunicazione all’ASL, con anche un allegato da compilare).
Alcune regioni entrano più nel dettaglio, altre meno, altre ancora non pubblicano nulla, ma in generale è una buona tattica per capire cosa ci serve. In ogni caso per i dettagli e la modulistica, la cosa migliore è sempre sentire il comune o l’ASL del proprio territorio (di solito i tecnici che si occupano di questo tipo di richieste lavorano nel dipartimento di igiene).
Impianto elettrico
L’impianto elettrico deve essere conforme alle norme di settore e dotato di certificazioni di conformità energetica, progettato per garantire la sicurezza dei pazienti e prevenire rischi elettrici. L’immobile deve avere sia la “dichiarazione di conformità energetica” che la “certificazione di conformità energetica” ad uso studio medico, l’impianto può essere realizzato ex-novo o aggiornando quello preesistente secondo normativa.
Apparecchiature elettromedicali
Le apparecchiature (incluso il lettino fisioterapico ad elevazione motorizzata elettrica) devono avere documenti di conformità energetica e rispondere ai requisiti del Regolamento sui Dispositivi Medici (UE) 2017/745. Vanno sottoposte a verifiche periodiche:
- verifiche di sicurezza elettrica (VSE), secondo la normativa CEI 62-148 (CEI EN 62353) ex CEI 62.5;
- verifica di funzionalità (VF).
Le verifiche vanno eseguite da un ente certificato con frequenza tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 24 mesi, in base al rischio valutato dall’ente certificatore (struttura, carico di lavoro, tipologia di apparecchiature), per la struttura semplice dello SPF la frequenza consigliata è solitamente biennale.
Conviene tenere una scheda anagrafica strumentale per ogni apparecchiatura, con istruzioni, certificazioni, conformità energetica e storico delle revisioni/manutenzioni.
Nel tempo ci avete fatto altre domande su rischi meno ovvi, le risposte sono in questo approfondimento:
Privacy e dati personali
Il fisioterapista deve conformarsi al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali: informare i pazienti sull’utilizzo dei dati, garantirne la sicurezza e rispettare i loro diritti. Abbiamo scritto un approfondimento dedicato: Guida alla Privacy e ai Dati Personali per Fisioterapisti liberi professionisti.
Assicurazione professionale
È obbligatoria una polizza di responsabilità civile professionale, per coprire eventuali danni involontari causati a terzi durante l’attività. Ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo, in generale conviene quella in convenzione con l’Albo FNOFI, che ha un costo contenuto e massimali alti.
Smaltimento dei rifiuti sanitari
Se produci rifiuti sanitari definiti pericolosi dalla legge perché a contatto con la pelle umana (guanti in lattice, carta del lettino, materiale a contatto con liquidi corporei rischiosi), devi seguire regole specifiche per smaltirli in sicurezza, sono considerati pericolosi perché potrebbero diffondere infezioni. Il professionista deve collaborare con aziende specializzate e autorizzate per il corretto smaltimento, secondo il DPR n. 254 del 15/07/2003.
Dipendenti e associazione tra professionisti
Lo Studio Professionale Fisioterapico è il luogo in cui il professionista abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività. Questo significa che il fisioterapista può lavorare da solo o con altri fisioterapisti, che condividono le spese dello studio ma fatturano in prima persona ai propri pazienti.
Se ci fossero dipendenti, verrebbe meno il rapporto diretto tra paziente e professionista e non sarebbe più uno studio professionale con le sue semplificazioni, ma una struttura più complessa (centro o ambulatorio), con più leggi, responsabilità e costi. Per questo motivo, chi ha uno Studio Professionale Fisioterapico non è soggetto al pagamento del contributo INAIL (l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro, perché non può avere dipendenti).
È comunque possibile fare un’associazione tra professionisti per condurre uno Studio Professionale Fisioterapico, prevista dalla legge 3/2018 e regolata da Legge 12 novembre 2011, n. 183 e Decreto 8 febbraio 2013, n. 34. Va comunicata all’Ordine di appartenenza secondo la modulistica specifica, contatta il tuo ordine provinciale per sapere come fare.
Prima di chiudere, un’ultima cosa utile:
Conclusione
Se stai pensando di metterti in proprio e vuoi saperne di più su come funziona la Partita IVA, ho scritto anche un articolo con i concetti base di Partita IVA per Fisioterapisti.
Se invece sai già come funziona la Partita IVA, ma hai dubbi sulle fatture, c’è una guida che potrà tornarti molto utile.
Per oggi è tutto, a presto!









