Oggi ci chiediamo: si può far firmare il foglio della privacy ai pazienti sul tablet o sulla tavoletta grafica? Se fosse possibile si risparmierebbe tempo, spazio e carta.
Quando abbiamo un nuovo paziente, sia in studio che domiciliare, inevitabilmente ci troviamo a trattare i suoi dati (anche solo per la fatturazione).
Per legge, i dati vanno trattati e conservati in un certo modo, nel rispetto della privacy.
Quali sono le implicazioni per l’operatività di un fisioterapista (ma anche per i professionisti nella sanità in genere)?
Bisogna far firmare ai pazienti un foglio per il trattamento dei dati per specifiche finalità.
Per esempio, se vogliamo trattare i dati per ricontattare in futuro i pazienti e offrire sconti sulle terapie o altro, nel foglio della privacy dovremo richiedere esplicito consenso per usare i dati del paziente per finalità di marketing.
Non entreremo nel merito su come ottenere il modello della privacy, ma spediamoci comunque due parole. Per fare le cose per bene bisognerebbe sentire un avvocato, perché è sempre meglio affidarsi ad un esperto. Se lo cerchiamo su internet, è a nostro rischio e pericolo. Facciamo attenzione e almeno leggiamolo e modifichiamolo per quello che serve a noi: deve indicare il nostro nome e le finalità per cui effettivamente trattiamo i dati.
Far firmare il foglio della privacy implica: stampare più copie, farle firmare, consegnarne una al paziente e conservare l’altra. Nel corso del tempo le scartoffie si accumulano, e ci serve spazio dove conservarle, e lo spazio non è di certo gratis. Senza considerare che si perde un sacco di tempo in modo improduttivo, che potremmo usare invece in modo produttivo, per esempio trattando altri pazienti.
Quindi? C’è un modo per velocizzare questo processo ma comunque essere in regola?
Non posso far firmare al paziente direttamente il pdf con una tavoletta grafica/tablet/iPad con Apple Pencil?
Così facendo si risparmierebbe tempo, spazio e carta.
La situazione è spinosa: chi dice che non è valida come la firma cartacea, chi dice che va bene e comunque non le controlla nessuno.
Per curiosità personale ho cercato un po’ di riferimenti normativi, e con questo articolo mi piacerebbe documentarli qui sul blog.
Quindi vi prego, non scambiate curiosità personali per consigli legali, perché non lo sono assolutamente (e inutile dirlo, declino ogni responsabilità per decisioni altrui prese in base a questo articolo). Se deve passare un messaggio, è questo: su molte problematiche ognuno dice la sua; a volte basta fare un po’ di ricerche per smentire alcune voci, altre volte la situazione è così complessa che per andare sul sicuro dobbiamo affidarci ad esperti. Con la privacy non si scherza e ci sono tantissimi bravi avvocati che possono seguirci.
Come vedremo tra poco, alcune delle voci verranno smentite.
L’Agenzia del Governo in questione ha pubblicato un documento per fornire a tutti i cittadini le informazioni fondamentali sulle diverse tipologie di firma elettronica.
La parte che interessa a noi è quella sulla firma grafometrica, contenuta nel punto 3.1.2. Cito testualmente:
Buoni esempi di firma elettronica avanzata sono diverse implementazioni basate sulla cosiddetta firma “grafometrica”. Si tratta di soluzioni di firma che raccolgono le caratteristiche comportamentali e tipiche della firma autografa (attraverso l’uso di tavolette molto evolute) quali la velocità, l’inclinazione, la pressione, l’accelerazione (e rallentamenti), i tratti aerei. Tutte queste informazioni legate in maniera certa al documento, consentono di raggiungere il risultato voluto. Da notare che, ai sensi dell’art. 61 del DPCM 22 febbraio 2013, queste soluzioni possono essere utilizzabili limitatamente per i rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto che rende disponibile la soluzione. Un tipico esempio è la struttura ospedaliera che rende disponibile presso i propri sportelli soluzioni di firma elettronica avanzata ai fruitori delle prestazioni sanitarie.
Abbiamo letto che una firma grafometrica che si rispetti rientra nella categoria delle Firme Elettroniche Avanzate.
Sempre il documento dell’Agid, a tal proposito al punto 4.1.2 recita:
I documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile. Il soggetto cui la firma elettronica avanzata afferisce può disconoscerla; è onere della parte che vuole avvalersi degli effetti giuridici di tale firma dimostrare la conformità con quanto prescritto al Titolo V del suddetto DPCM.
Sembra quindi che la firma con una tavoletta grafica/tablet/Apple Pencil sia prevista dalla legge e prende il nome di firma grafometrica, parte della più ampia categoria delle Firme Elettroniche Avanzate.
Deve però rispettare alcuni requisiti, cioè:
Siccome l’efficacia è la stessa dell’art.2709 del Codice Civile, questo ci dice cosa succede in caso di controversie.
La firma autografa (e quindi anche quella grafometrica visto che sono equiparate) è valida fino a che il presunto autore non la disconosce.
Se in tribunale viene disconosciuta, poi tocca a chi l’ha raccolta dimostrare che la firma era autentica.
Questo accade anche per le firme con carta e penna, quindi occhio.
Nella tabella finale del documento dell’Agid c’è scritto che le Firme Elettroniche Avanzate (e quindi anche la grafometrica) non possono essere usate per gli atti da 1 a 12 dell’art.1350 del Codice Civile.
Questi 12 atti sono cose del tipo contratti per aprire una società con godimento di beni immobili, per la compravendita di un immobile, affitti superiori ai 9 anni, insomma tutti atti che coinvolgono proprietà di immobili.
Quindi le esclusioni non hanno nulla a che fare con l’operatività quotidiana di un fisioterapista.
Oggi abbiamo visto solo un aspetto, cioè cosa succede dal lato della firma.
Il problema è che se firmiamo un documento in digitale, dopo la firma c’è anche tutto il discorso della conservazione dei documenti e dei file contenenti dati riservati, di come questi vengono utilizzati, dopo quanto vanno cancellati e altre mille implicazioni del GDPR.
Quindi, la domanda giusta non è tanto relativa alle firme, ma al processo preso globalmente, e qui il punto è più complicato.
Così complicato che rinnovo l’invito a farsi seguire in ogni caso da un professionista (sia per le firme e le modalità di conservazione, che per predisporre il foglio della privacy).
Cosa ho capito da queste ricerche?
Anzitutto la firma grafometrica (con tavoletta grafica, iPad o tablet) è sicuramente prevista dalla legge, ma bisogna fare attenzione agli utilizzi e ai dettagli.
L’analisi dell’Agid sembra smentire le voci sull’assenza di valore legale come la firma cartacea, infatti con le giuste modalità abbiamo visto che non è vero (e anzi, rientra addirittura tra quelle avanzate).
Tuttavia, ho scoperto che il problema iniziale (risparmiare tempo, carta e spazio) richiede un’analisi molto più approfondita. Vederlo solo dal lato della firma non porta a nessun beneficio tangibile e se non abbiamo risorse per farci affiancare da un avvocato esperto in privacy per il resto del processo, magari si fa prima a comprare una stampante e procedere col cartaceo.
Spero che questo articolo ti sia stato utile, anche per comprendere il discorso dell’accettazione e del trattamento dei dati dei pazienti.
Grazie per aver letto, a presto!
Vogliamo aggiornarti, ma le newsletter non ci piacciono: chi usa le mail per lavoro non vuole perdersi quelle più importanti in un mare di spam. Su Telegram invece scegli tu cosa vedere (e puoi anche silenziarlo!)
Unisciti al Canale