Le novità sul vincolo esclusività | Luglio 2023

Le novità sul vincolo esclusività | Luglio 2023

La Conferenza delle Regioni ha prodotto un documento per chiarire tutti i dubbi sulla rimozione del vincolo di esclusività per i professionisti sanitari del Decreto Bollette. L’abbiamo riassunto così possiamo spiegartelo in modo semplice.

Introduzione

La Conferenza delle Regioni ha stilato un Documento per provare a chiarire meglio come funzionerà la rimozione del vincolo di esclusività, perché il decreto bollette era piuttosto generico e lacunoso.

Ora lo spieghiamo in modo semplice, così non perdi tempo a cercare di capire tutti i termini giuridici.

Se sei curiosa/o, il documento originale lo puoi trovare qui

Il documento cerca di spiegare come far convivere la rimozione del vincolo di esclusività con le leggi che ci sono già.

Vediamo insieme che vuol dire operativamente per un fisioterapista.

Riepilogo delle Puntate Precedenti

Questo Documento parla della rimozione del vincolo di esclusività.

Ricordiamo che il Decreto Bollette aveva previsto la rimozione del vincolo di esclusività (cioè la possibilità per i professionisti sanitari dipendenti pubblici di lavorare a partita iva fino ad 8 ore a settimana) prima fino al 31/12/2023, poi fino al 31/12/2025.

Siccome il decreto bollette era abbastanza vago sono sorti parecchi dubbi, come:

  • Quali attività extra può esercitare il personale delle professioni sanitarie del comparto sanità?
  • Che deve fare un professionista sanitario per richiedere l’autorizzazione?
  • In quali casi possono approvarti la richiesta, e in quali bocciartela?

Ma abbiamo anche risposte a tante altre domande, come:

  • I Fisioterapisti dirigenti possono svolgere l’attività extra?
  • Che succede se ho un contratto part-time?
  • Si può collaborare a Partita IVA con privati convenzionati?

Vediamo come si sono espresse le Regioni.

Le attività consentite

Le novità, che al momento hanno un’efficacia limitata al 31/12/2025, dispongono che non si applica il vincolo di esclusività al personale delle professioni sanitarie del comparto sanità (quindi con esclusione del personale della dirigenza):

  • Al di fuori dell’orario di servizio;
  • Per un massimo di 8 ore a settimana;
  • Previa autorizzazione.

Ma quali attività extra possono svolgere i professionisti sanitari dipendenti pubblici?

Nel Decreto Bollette non è indicato esplicitamente, ma le Regioni lo hanno dedotto dal contesto.

Secondo le Regioni infatti, le attività che gli interessati possono svolgere sono quelle derivanti dalla loro abilitazione.

Per esempio, i fisioterapisti possono svolgere l’attività fisioterapica perché sono abilitati come fisioterapisti.

La conseguenza è che attività diverse da quelle per cui si è abilitati sono incompatibili e non si possono svolgere.

Per esempio, un professionista sanitario che lavora nel pubblico non può decidere di fare l’elettricista per arrotondare, e fin qui penso che non ci siano dubbi.

Un secondo aspetto da definire è:

Si può lavorare al di fuori dell’orario di lavoro per l’azienda sanitaria di appartenenza?

Ce lo chiediamo perché i medici fanno proprio questo grazie all’intra moenia.

La risposta delle Regioni è no, non si può fare.

I professionisti sanitari non possono lavorare al di fuori dell’orario di lavoro per l’azienda sanitaria di appartenenza.

Potranno farlo il giorno in cui ci sarà una apposita legge che prevede l’intra moenia per i professionisti sanitari, ma per ora non c’è e quindi questa ipotesi si esclude.

Visto che non si possono prendere incarichi “extra” interni alla propria azienda, se ne potranno prendere di esterni?

Esatto: le Regioni ritengono ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del SSN, e l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate (quindi con privati convenzionati e non convenzionati).

Su questo punto però bisogna fare attenzione: se si vuole iniziare a collaborare con altre strutture pubbliche o private, bisogna valutare la compatibilità in sede di rilascio dell’autorizzazione (ma questo lo approfondiamo più avanti).

Inoltre eventuali collaborazioni esterne non possono generare conflitti di interesse, né violare i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Quindi, se per qualche motivo la collaborazione che hai in mente di avviare nelle 8 ore in cui è permesso vanno a generare conflitti di interesse o altri problemi per il tuo datore di lavoro attuale, non ti verrà concessa l’autorizzazione.

Quali sono i possibili conflitti d’interesse?

Facciamo un esempio: si genera un conflitto d’interesse se vai a collaborare esternamente con strutture private che hanno in essere contratti per la fornitura di beni o servizi al tuo datore di lavoro.

Per essere più specifici, facciamo finta che lavori all’ASL. L’ASL ha fatto un contratto con un privato convenzionato che gestisce una parte delle terapie domiciliari della zona. Se tu sei dipendente dell’ASL e nelle 8 ore extra vuoi collaborare a P.IVA con il privato convenzionato che ha un contratto con l’ASL, si sta generando un conflitto di interessi e ti negheranno l’autorizzazione.

Ma posso prendere pazienti privati?

Assolutamente si: è possibile esercitare la libera professione a favore di singoli utenti.

Quindi, visto che noi parliamo di fisioterapia, se sei un fisioterapista pubblico che ha avuto l’autorizzazione puoi prendere tranquillamente pazienti privati con la Partita IVA, fino ad 8 ore a settimana fuori dall’orario lavorativo.

Ma come si chiede questa benedetta autorizzazione?

Scopriamolo insieme.

Se devi scappare e non vuoi perderti la parte sulla procedura di autorizzazione, seguici sul nostro canale Telegram così puoi ritrovare facilmente l’articolo.

La procedura di autorizzazione

Ci sono tre condizioni da rispettare prima che l’azienda pubblica per cui si lavora possa rilasciare l’autorizzazione:

  1. L’attività deve garantire le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale;
  2. Deve essere verificato il rispetto della normativa sull’orario di lavoro;
  3. Bisogna raggiungere l’obiettivo aziendale dello smaltimento delle liste di attesa.

Vediamo queste tre condizioni una per una, così puoi capire quando possono rilasciarti l’autorizzazione e quando non possono.

Prima condizione: Esigenze organizzative del SSN

L’ente di appartenenza deve verificare che l’attività da autorizzare sia compatibile con l’orario di lavoro e l’orario di servizio del dipendente e più in generale con l’organizzazione aziendale. Quindi l’attività esterna non può essere un ostacolo alla programmazione ed all’effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità.

L’attività, inoltre, non potrà essere espletata durante periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie (almeno con riferimento al periodo annuale minimo di quattro settimane di cui all’art. 10 del D.Lgs. 66/2003).

Seconda condizione: Rispetto della normativa sull’orario di lavoro

L’attività del dipendente deve conformarsi alle leggi sugli orari di lavoro (D.lgs. 66/2003 e dai CCNL vigenti) riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell’orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l’altro.

Per esempio, se puoi svolgere la libera professione solamente nei giorni di riposo, il tuo datore di lavoro non potrà concederti l’autorizzazione.

Il dipendente, sia quando richiede autorizzazione che periodicamente, si impegna a rispettare la normativa sugli orari di lavoro. Periodicamente infatti deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il rispetto dell’impegno assunto (orientativamente ogni due o tre mesi). Dovrà anche comunicare all’ente di appartenenza le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni ed eventuali variazioni.

Terza condizione: Smaltimento delle Liste d’Attesa

Su questo punto le Regioni specificano una cosa.

In sintesi, l’azienda o ente del SSN per cui si lavora non può rifiutare l’autorizzazione per svolgere attività extra officio solo a causa delle liste d’attesa.

Tuttavia, può negare l’autorizzazione se l’esercizio di queste attività compromette i piani aziendali per recuperare le liste d’attesa. Per ridurre le liste d’attesa, le aziende possono richiedere ai dipendenti una disponibilità a lavorare per più ore, indipendentemente dalla lunghezza delle liste nel reparto di appartenenza. L’azienda deve comunicare in anticipo la programmazione delle prestazioni aggiuntive, ma se queste non vengono eseguite senza una giustificazione valida, l’autorizzazione a lavorare esternamente può essere revocata.

In ogni caso, il rifiuto dell’autorizzazione da parte dell’ente datore di lavoro deve essere motivato con ragioni oggettive e in modo corretto e in buona fede.

I contratti part-time

Un’altra situazione in cui non può essere rilasciata l’autorizzazione è quando i dipendenti sono part-time. Ma in quel caso comunque si può richiedere un’altra autorizzazione ad avere la Partita IVA, quella che c’era anche prima per intenderci:

Al personale con rapporto a tempo parziale è consentito, previa motivata autorizzazione dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente. Fonte

Cosa sapere se viene concessa l’autorizzazione

Se ti verrà concessa l’autorizzazione e inizi a lavorare a Partita IVA, sappi che dall’anno scorso è obbligatorio dotarsi di un POS. Se ti può essere utile, c’è uno sconto da €10 in su sui POS SumUp da qui.

Regolamento aziendale per il rilascio delle autorizzazioni

Quanto detto dalle Regioni però non è definitivo: aziende ed enti del SSN possono prendere ulteriori decisioni in base alle proprie caratteristiche ed esigenze locali, così come i Ministeri competenti (per cui, la situazione è questa ma potrebbero sorgere eccezioni in futuro).

Le aziende dovranno stilare un regolamento aziendale che contiene le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione e il procedimento autorizzativo nel suo complesso, che orienti e definisca in via preventiva quali sono i criteri per l’autorizzazione o il diniego allo svolgimento di altra attività lavorativa. Il regolamento potrà anche meglio specificare le indicazioni di carattere generale contenute nel documento stilato dalle Regioni.

Conclusione

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Per il momento è tutto. Grazie per aver letto, a presto!

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