Mi è capitato di dover dare appuntamenti a pazienti che si erano messi in malattia. Non è mai capitato che fossero appuntamenti durante gli orari di visita fiscale. Ma mi sono chiesta: si potrebbe fare? Si può dare un appuntamento per fare fisioterapia durante gli orari di visita fiscale del paziente? Se si, come si giustifica? Scopriamolo insieme.
Che cos’è la visita fiscale?
Se sei un libero professionista, magari non ti è mai capitato in prima persona. I lavoratori dipendenti che richiedono un periodo di malattia sono soggetti a vigilanza (perché potrebbero mettersi in malattia per saltare qualche giorno di lavoro). Il medico dell’INPS si potrebbe recare a casa del dipendente in determinate fasce orarie. Se in quelle fasce il dipendente non è in casa, viene segnalato e corre dei rischi.
Le fasce di reperibilità (2026)
Fino a poco tempo fa gli orari erano diversi tra settore pubblico e privato. Dal 2026 sono stati unificati: valgono gli stessi per tutti.
- 10:00-12:00
- 17:00-19:00
Tutti i giorni, festivi compresi, per tutta la durata della malattia indicata nel certificato. Le fasce più ampie che valevano per i dipendenti pubblici (9:00-13:00 e 15:00-18:00) sono state abolite dopo la sentenza del TAR Lazio n. 16305/2023 e il messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023.
Fuori da queste due finestre il lavoratore in malattia è libero di uscire (compatibilmente con la patologia certificata): quindi una seduta di fisioterapia alle 9 del mattino o alle 15 del pomeriggio, di norma, non crea problemi. Il nodo riguarda solo le sedute che cadono dentro le fasce 10-12 o 17-19.
Che succede se non ti trovano per la visita fiscale?
Se il medico fiscale non ti trova a casa durante gli orari di reperibilità, sei soggetto a una sanzione per assenza ingiustificata (art. 5, comma 14, D.L. 463/1983). Comporta una riduzione dell’indennità di malattia: 100% della retribuzione persa per i primi 10 giorni, 50% per il periodo restante, fino alla decadenza dal trattamento in caso di assenze ripetute ai controlli.
Visto che c’è questa sanzione, è importante per un Fisioterapista sapere come gestire una situazione del genere. Per questo ho voluto fare un po’ di ricerche, ma non ho trovato risorse specifiche per i Fisioterapisti.
Alla ricerca di una risposta, ho deciso di sentire proprio l’INPS inviando una PEC, nello specifico al Coordinamento Generale dei Medici Legali dell’INPS. Vediamo cosa ci hanno risposto.
Si può fare fisioterapia durante gli orari di visita fiscale? La risposta dell’INPS
Riporto testualmente la risposta che ho ricevuto alla mia richiesta di chiarimenti:
“Buongiorno, il lavoratore in malattia è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità presso il domicilio indicato per una eventuale visita medico-legale al fine di accertarne l’incapacità lavorativa. Qualora l’interessato adduca a giustificazione dell’assenza al controllo domiciliare la concomitanza di visite, terapie o accertamenti presso strutture sanitarie ha l’onere di fornire prova documentale idonea che la prestazione abbia caratteri di urgenza e/o indifferibilità ovvero che non sia stato possibile concordare un orario che gli avrebbe consentito di trovarsi nel proprio domicilio durante le fasce di reperibilità. La valutazione delle motivazioni dell’assenza spetta al Dirigente Medico-Legale di Sede che esprime un motivato parere sulla sussistenza o meno di una valida giustificazione. Un cordiale saluto. Coordinamento Generale Medico Legale”
Da questa risposta estraiamo tre informazioni fondamentali.
1) Meglio evitare
Nella prima parte della risposta, e cioè:
“Il lavoratore in malattia è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità presso il domicilio indicato per una eventuale visita medico-legale al fine di accertarne l’incapacità lavorativa” Già abbiamo un’idea della posizione ufficiale dell’INPS, e cioè: meglio evitare.
Se ti arriva un paziente che è in malattia, faglielo presente: durante le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, meglio farsi trovare. Le eccezioni ci sono sempre però, e per queste passiamo al secondo punto.
2) Le eccezioni
La risposta riporta come gestire le eccezioni nel secondo paragrafo, che è anche quello più lungo:
“Qualora l’interessato adduca a giustificazione dell’assenza al controllo domiciliare la concomitanza di visite, terapie o accertamenti presso strutture sanitarie ha l’onere di fornire prova documentale idonea che la prestazione abbia caratteri di urgenza e/o indifferibilità ovvero che non sia stato possibile concordare un orario che gli avrebbe consentito di trovarsi nel proprio domicilio durante le fasce di reperibilità.” Ma che vuol dire?
In buona sostanza, qui ci dicono che se una persona giustifica l’assenza al controllo domiciliare citando visite, terapie o accertamenti presso strutture sanitarie, è sua responsabilità fornire una prova documentale adeguata che dimostri che la prestazione era urgente e/o indifferibile, oppure che non è stato possibile concordare un orario che le avrebbe consentito di essere a casa durante i periodi di reperibilità.
In queste situazioni il fisioterapista deve scrivere un documento che contiene: • Data e ora del trattamento (considerando anche che il medico fiscale arrivi durante tragitto fino allo studio); • Firma del professionista; • Motivazioni per cui la prestazione era urgente, indifferibile o comunque che non era proprio possibile farla in un altro momento.
Ora, anche in virtù del terzo punto che tra un attimo vedremo, anche se rispettassi tutto quello che c’è scritto qui, la valutazione finale spetta sempre al Dirigente Medico Legale. Perché dico questo? Perché da quello che leggiamo, la prestazione deve avere “carattere di urgenza e/o indifferibilità”. Mentre penso siamo tutti d’accordo che una seduta di fisioterapia sia molto importante, ma quasi mai urgente (come per esempio lo è andare al Pronto Soccorso, anche se ci sono eccezioni), sull’indifferibilità ci sono un po’ di dubbi. In che senso? Nel senso che potrebbe essere vero che quella seduta di fisioterapia fosse effettivamente indifferibile (e cioè non rimandabile). Inoltre, potrebbe anche essere vero che “non sia stato possibile concordare un orario che gli avrebbe consentito di trovarsi nel proprio domicilio durante le fasce di reperibilità”, perché magari la tua agenda era davvero disponibile solo in quei momenti.
Per cui, andandoci cauti, sarebbe anche possibile scrivere un documento in cui si dichiarano queste cose. Ma il paziente deve sapere che comunque non è coperto al 100% dal rischio di ricevere la sanzione ed è meglio che si faccia trovare a casa a prescindere. Perché? Per il terzo punto.
3) Il Medico Legale
Come già dicevamo prima, la valutazione finale spetta sempre al Dirigente Medico Legale dell’INPS:
“La valutazione delle motivazioni dell’assenza spetta al Dirigente Medico-Legale di Sede che esprime un motivato parere sulla sussistenza o meno di una valida giustificazione.”
Per cui, anche se tu, in qualità di Fisioterapista, scrivi un documento con tutti i criteri dicendo che:
- La seduta di fisioterapia era indifferibile perché altrimenti si sballava tutto il piano riabilitativo;
- L’unico momento in cui si poteva era quello e nessun altro; la decisione finale sul se il documento fornito sia una valida giustificazione oppure no spetta sempre al Dirigente Medico Legale di sede. E se non lo fosse per qualche motivo (che il Dirigente Medico deve mettere per iscritto), scatta la sanzione al paziente di cui parlavamo prima.
E se il paziente non è in malattia ma deve comunque assentarsi dal lavoro?
È una situazione diversa e più semplice. Un dipendente non in malattia che deve fare fisioterapia in orario di lavoro non ha fasce di reperibilità da rispettare: deve solo accordarsi con il datore di lavoro. Gli strumenti tipici sono:
- i permessi per visite mediche, terapie e accertamenti previsti dal proprio CCNL (nel pubblico impiego esistono permessi retribuiti dedicati, in genere conteggiati a ore e con obbligo di certificazione della struttura che ha erogato la prestazione);
- i permessi retribuiti ex art. 33 della Legge 104/1992, per chi ne ha diritto;
- in alternativa, ferie, ROL o permessi non retribuiti.
In tutti i casi serve un giustificativo della seduta (data, ora, timbro o firma dello studio). Per i dipendenti pubblici il quadro dei permessi è riassunto in lavorare nel pubblico come fisioterapisti.
Conclusione
In conclusione: se il paziente è in malattia, meglio evitare. La regola è: niente appuntamenti nelle fasce 10-12 e 17-19. Ma se proprio non si può evitare, e il paziente è d’accordo a correre comunque il rischio (perché nella peggiore delle ipotesi la sanzione va a lui/lei), fai trasparire il più possibile le motivazioni, l’indifferibilità e la mancanza di alternative. Più le motivazioni fornite dal Fisioterapista sono solide e dettagliate, più chance ci sono che il Dirigente Medico Legale sia d’accordo.
Detto questo, spero che l’articolo sia stato utile. Continua a seguirci anche su Telegram per non perderti risorse indispensabili come questa!
Grazie per aver letto, a presto :)








